A. In caso di rigetto della domanda di autorizzazione l’interessato ha facoltà di avvalersi dei seguenti mezzi di impugnativa:
- ricorso al Direttore Generale della ASL
- ricorso al tribunale amministrativo regionale (TAR) ed al Consiglio Di Stato in sede di appello
- ricorso straordinario al presidente della Repubblica
B. In caso di rigetto della domanda di rimborso delle spese, l’interessato ha facoltà di ricorrere:
- alla magistratura ordinaria (giudizio di 1° grado)
- alla magistratura ordinaria di appello (giudizio di 2° grado)
- alla magistratura di Cassazione (giudizio di 3° grado)