La tutela delle lavoratrici madri è regolamentata dal D. Lgs 151/01 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.
Il decreto prevede l'astensione obbligatoria dal lavoro per un periodo di 5 mesi (2 prima della data presunta del parto e 3 dopo il parto).
L'astensione anticipata dal lavoro, prima della data del periodo di interdizione obbligatorio, può essere autorizzata nei seguenti casi:
1. in presenza di complicanze della gravidanza → vedi procedura (a)
2. quando le condizioni di lavoro sono pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e la lavoratrice non può essere
spostata ad altre mansioni → vedi procedura (b)
La richiesta di astensione anticipata dal lavoro per complicanze assieme al certificato medico deve pervenire, a cura della lavoratrice, alla Direzione Provinciale del Lavoro di competenza.
La richiesta di astensione anticipata per rischio lavorativo deve pervenire, a cura del datore di lavoro, assieme al certificato medico di gravidanza, alla Direzione Provinciale del Lavoro di competenza.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dello SPISAL:
- dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:30 e dal lunedì al giovedì dalle 13:30 alle 16:00
- al numero 0445 389170
- tramite e-mail all’indirizzo spisal@ulss4.veneto.it