Maternità e lavoro

 

La tutela delle lavoratrici madri è regolamentata dal D. Lgs 151/01 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.

Il decreto prevede l'astensione obbligatoria dal lavoro per un periodo di 5 mesi (2 prima della data presunta del parto e 3 dopo il parto).

L'astensione anticipata dal lavoro, prima della data del periodo di interdizione obbligatorio, può essere autorizzata nei seguenti casi:


1.    in presenza di complicanze della gravidanza vedi procedura (a)

2.    quando  le condizioni  di lavoro sono  pregiudizievoli alla salute  della donna e del bambino e  la  lavoratrice non può essere

       spostata ad altre mansioni → vedi procedura (b)


La richiesta di astensione anticipata dal lavoro per complicanze assieme al certificato medico deve pervenire, a cura della lavoratrice, alla Direzione Provinciale del Lavoro di competenza.

La richiesta di astensione anticipata per rischio lavorativo deve pervenire, a cura del datore di lavoro, assieme al certificato medico di gravidanza, alla Direzione Provinciale del Lavoro di competenza.


Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dello SPISAL:

- dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:30 e dal lunedì al giovedì dalle 13:30 alle 16:00

- al numero 0445 389170

- tramite e-mail all’indirizzo spisal@ulss4.veneto.it

 

Ultima modifica: 22/05/2012 Azienda Ulss n.4 "Alto Vicentino" - Via Rasa, 9 - 36016 Thiene (VI) - Codice ULSS 050/004 - C.F. e P.Iva 00913490249

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